l tema della conflittualità di coppia in tempi di emergenza sanitaria Covid-19 merita una particolare attenzione considerando infatti che la natura stessa della emergenza e della crisi non può che determinare un acuirsi della conflittualità nelle coppie in via di separazione.
Lo stop imposto all’attività dei Tribunali anche nei procedimenti matrimoniali e di famiglia, la convivenza forzata in un momento già di per sé molto teso, possono determinare l’acuirsi di alcune dinamiche di crisi nelle coppie costrette a convivere sotto lo stesso tetto, sino ad una vera e propria degenerazione verso fenomeni piuttosto gravi rispetto ai quali è prioritario rispondere con gli strumenti opportuni in tempi stretti. Mentre si stanno studiando alcune possibili soluzioni per mandare avanti la trattazione dei procedimenti familiari anche attraverso piattaforme on-line o skype, non bisogna dimenticare l’attivabilità delle procedure di urgenza previste dal combinato disposto degli articoli 342-bis c.c. e 736 – bis c.p.c. Tale complesso di norme definisce e descrive i rimedi previsti come “ordini di protezione contro gli abusi familiari” ed ampiamente è diretto a tutelare i soggetti che siano tra di loro coniugati, parti di una unione civile o comunque tra di loro legati da una stabile e duratura relazione di convivenza more uxorio. I presupposti che giustificano il ricorso agli ordini di protezione familiare vengono ampiamente descritti dalle norme di legge come ogni situazione in cui vi sia “grave pregiudizio alla integrità fisica o morale, o alla libertà del familiare” e, sebbene l’art. 342-bis non provveda a tipicizzare le condotte lesive, si ritiene in dottrina ed in giurisprudenza che si debba comunque trattare di eventi capaci di alterare o ferire la dignità dell’individuo, di comprometterne la libertà di movimento o di espressione e che abbiano carattere di ripetitività nel tempo. Non è necessario il concretarsi di veri e propri fenomeni violenti quali percosse e/o violenze fisiche affinché il rimedio de quo possa essere esperito, ma anche semplicemente il ripetuto ricorso ad aggressioni meramente verbali che siano in grado di per sé di provocare una vera e propria lesione alla salute di natura fisica delle vittime. A fronte delle situazioni lesive di cui sopra, il legislatore prevede una serie crescente di interventi a tutela del familiare vittima delle condotte stesse, misure che vanno dall’ordine di cessazione della condotta violenta, all’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinarsi ai luoghi di comune frequentazione di moglie e figli a carico del soggetto autore dei maltrattamenti, sino all’intervento dei servizi sociali del territorio e/o dei centro di mediazione familiare o di associazioni preposte alla tutela di soggetti vittime di abusi e maltrattamenti. Nel caso in cui il soggetto vittima delle condotte violente rimanga privo di sostentamento economico per effetto dell’ordine di allontanamento, il legislatore prevede che possa essere disposto a carico del maltrattante il pagamento di un mantenimento periodico che , in casi particolari, può essere erogato all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato. Tutte le misure sopra individuate sono caratterizzate dalla natura essenzialmente temporanea , potendo valere -salve proroghe- per un periodo massimo di un anno, e non hanno nulla a che vedere con i procedimenti di separazione e /divorzio tanto da essere alternative le une alle altre. Fermo pertanto come impregiudicato il ricorso alle suddette misure di tutela nella emergenza specifica del Covid-19, rimane come del tutto auspicabile la definizione ed organizzazione in tempi rapidi di un percorso di gestione delle cause familiari che consenta di evitare un blocco dell’attività dei Tribunali di tutte quelle cause che si trascinano dietro la tutela di minori o di soggetti deboli in presenza di gravi conflittualità nella vita di coppia. Avv. Sara Bertocchi - Studio Legale in Parma
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Il tema della alienazione parentale è uno dei più ricorrenti nell’ambito delle cause civili di separazione e divorzio giudiziali in presenza di figli minori. Sempre più spesso le aule di giustizia diventano il campo di una “guerra” che vede i figli minori delle coppie separande /divorziande vittime predestinatedi rivendicazioni reciproche della coppia, la cui escalation tende a salire sempre più di toni e a provocare effetti gravi e duraturi sulla salute mentale dei bambini. I giuristi, così come gli psicologi, non possono che domandarsi quale sia la ottimale gestione del tema, come si possa arginare, o meglio ancora prevenire, un fenomeno di importanza primaria che potrebbe provocare ai bambini vittime di alienazione parentale importanti disfunzionamenti del sistema psicologico ed adattivo tanto da costituire in futuro un” vero e proprio problema di salute pubblica”. Ma cosa si intende con il termine di Alienazione Parentale? E di cosa si tratta realmente? di una sindrome psicologica o di una dinamica comportamentale messa in atto nella famiglia che sta vivendo un processo di separazione e che trova il suo luogo funzionale di valutazione e di riparazione nel processo civile? Alla luce delle più recenti pubblicazioni internazionali scientifiche e della copiosa giurisprudenza italiana di legittimità e di merito, può dirsi che il fenomeno della AP non è più inteso come una sindrome psichiatrica ma al contrario come una violazione di diritti del bambino che trova nel processo la sua logica e corretta collocazione. La definizione di Alienazione Parentale trova il proprio corollario nel dato testuale dell’art. 337 ter del codice civile dove si prevede che “ Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Ogni discostamento dal diritto di cui sopra, ogni comportamento di ciascuno dei genitori che comprometta la conservazione dei suddetti rapporti significativi tra il bambino stesso, entrambi i genitori, ed i relativi ascendenti di ambedue i rami parentali, costituisce una violazione giuridica, violazione che definisce appunto la Alienazione Parentale come fenomeno di matrice essenzialmente giuridica. Una volta assunta la corretta definizione e l’inquadramento del fenomeno, non può non derivarne che la sede propria dove la Alienazione Parentale deve essere rilevata è sicuramente quello dei contenziosi legali di separazione, divorzio ed affidamento e che lo strumento ad hoc definito per diagnosticarla è la Consulenza Tecnica di Ufficio di natura psichiatrica . La CTU, infatti, costituisce lo strumento privilegiato per la individuazione di uno stato di alienazione parentale in danno di un minore che presuppone una indagine svolta secondo una metodologia articolata basata su l’assunzione di una serie di colloqui individuali e congiunti tra i membri della famiglia divisa. Lasciando alle scienze psichiatriche la individuazione dei comportamenti patologici che possono ingenerare la alienazione parentale, c’è a questo punto da domandarsi quali siano gli strumenti di natura giudiziaria da adottarsi per “arginare e reprimere” tutti i casi in cui un genitore comprometta con la sua condotta il sacrosanto diritto del figlio al mantenimento di fisiologici e sani rapporti con entrambi i genitori. E’ sempre norma essenziale di riferimento l’articolo 337 ter c.c. dove al secondo comma viene testualmente previsto che “Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare”. In presenza di condotte di alienazione parentale ai danni di figli minori, pertanto, il Giudice viene chiamato ad intervenire con strumenti di tipo coercitivo e coattivo, che laddove vi siano ragioni gravi di possibile pregiudizio del figlio minorenne possono finanche arrivare all’allontanamento temporaneo del figlio dal genitore che assume comportamenti di tipo alienante, ma che seppure nella loro serietà ed importanza sono fondamentali e risolutivi per la salvaguardia e la tutela della salute psico-fisica del minore coinvolto. In conclusione può dirsi che, esclusa la definizione della Alienazione Parentale come Sindrome di natura Psichiatrica, definita esattamente la stessa come violazione di natura giuridica, il fenomeno è da gestire con i corretti strumenti che il nostro sistema legislativo prevede e che solo l’intervento il più possibile tempestivo e confacente alla specificità del caso potrà a questo punto escludere un processo degenerativo ai danni dei figli minorenni che – “strapazzati “nel corso di contenziosi civili di durata pluriennale- potrebbero a quel punto divenire realmente soggetti afflitti da sindromi psichiatriche di certo non lievi. Avv. Sara Bertocchi tel 3203578056 Studio Legale in Parma In tema di valutazione psicologica riferita all’affido, il consulente tecnico di ufficio, in base al quesito specifico del giudice, dovrà preoccuparsi di diversi aspetti: le capacità genitoriali, i bisogni psicologici e di sviluppo del minore e l’idoneità genitoriale che ne consegue.
Lo psicologo, come professionista specializzato, dovrà mantenere totale obiettività e imparzialità. La coppia separata o divorziata, nel rispetto dei minori coinvolti, dovrà condividere un progetto genitoriale comune, nel contesto di una nuova situazione familiare, tracciando dei confini tra ruolo genitoriale e quello matrimoniale Tenuto conto che, per presenza dei figli, gli ex-coniugi devono mantentere la funzione di genitore organizzando e gestendo l'affidamento in modo da evitare che eventuali conflittualità e strumentalizzazioni influiscano nella relazione con i figli, indipendentemente dalla metodologia utilizzata, ci sono requisiti minimi che una consulenza in materia di affido dovrebbe comprendere: 1) Aspetti fisici: come ognuno dei genitori ha preparato un contesto fisico in grado di accogliere il minore e garantire sicurezza, gradevolezza e un buon livello di stimolazione culturale; 2) Aspetti emozionali e sociali: come ogni genitore si occupa della cura psicologica dei figli, come si preoccupa dell'aspetto emotivo-affettivo considerandoli una identità autonoma; 3) Aspetti intellettuali: in che modo ogni genitore ha fornito stimoli intellettuali e culturali ai figli; 4) Aspetti ambientali: come viene gestito l'ambiente sociale e fisico in cui il figlio potrebbe vivere (compreso il contesto scolastico). La tecnica della perizia comprenderà il rilevamento di dati relativi agli individui coinvolti, in modo attento, scrupoloso, in totale rispetto del segreto professionale e della privacy, e la osservazione di relazioni tra le persone coinvolte e il contesto sociale specifico. Nella relazione che redigerà, il consulente espliciterà chiaramente il modello teorico di riferimento e le metodologie utilizzate, così da offrire la possibilità di valutare criticamente l'elaborato. Le informazioni saranno archiviate e disponibili alle parti, ad altri consulenti e alle Autorità giudiziaria. Lo Psicologo utilizza diversi metodi di raccolta dati e controlla che essi siano supportati a livello di ricerca scientifica. L'efficacia dei genitori è sempre collegata con caratteristiche, personalità, opportunità, motivazione, risorse e conoscenza del figlio. Di seguito le diverse modalità di affidamento: a) Individuale, al padre o alla madre; b) Alternativo, un tempo con l'uno e con l'altro; c) Scisso, un figlio con il padre e l'altro con la madre; d) Congiunto, in cui le responsabilità decisionali e parentali sono attribuite ad entrambi i coniugi; e) Condiviso, dove l'obiettivo è condividere il ruolo genitoriale, anche dopo la separazione. Ogni modalità andrà calata all'interno delle relazioni implicate nel caso specifico e potrà rivelarsi opportuna in base a quanto valutato con gli strumenti a disposizione. Dovrà essere individuata la soluzione ideale, che consente di evitare la strumentalizzazione dei figli, in modo che i minori abbiano la opportunità di ricevere da entrambi i genitori un significativo apporto educativo nell'ottica di un buon spirito di collaborazione. L'affidamento congiunto, ad esempio, considera l’affido ad entrambi i genitori come soluzione prioritaria su quella di un affidamento monogenitoriale. E' una possibilità di essere genitori “separatamente, ma insieme (Sesta, 2006). La nuova legge in tema di affido impone, come priorità di scelta, la opportunità che i minori restino affidati ad entrambi i genitori. Dott.ssa Maria Laura Battistini Psicologa Tel. 348-1366218 E-mail [email protected] Praticare ostruzionismo vuol dire chiudere la comunicazione e ripiegarsi su se stessi. Spesso un partner cerca di comunicare e l’altro non prende in considerazione le sue richieste, le ignora e tutto ciò diventa esasperante, genera impotenza. Purtroppo ignorare e negare il conflitto non porta a nulla. Le ricerche ci dicono che non rispondere alla comunicazione provoca un senso di minaccia maggiore rispetto ad una critica esplicita. Questo innesca una serie di meccanismi per cui cerco di portare l’altro a reagire, punzecchiandolo, perché questo è l’unico modo per sapere di esistere per lui/lei. La comunicazione emotiva e’ fondamentale. Gottman ha osservato che se questa si interrompe da molto tempo, e’ davvero difficile ristabilirla. Sostanzialmente: meglio litigare, che non comunicare per niente Il punto centrale di tutto e’ sempre la #comunicazione. Dott.ssa Battistini Maria Laura Psicologa Tel.348.1366218 E-mail: [email protected] Guest Post di Maria Laura Battistini sul blog “Diario di una vita sincerologa” http://diariodiunavitasincerologa.it/lansia-e-la-gestione-della-coppia-nella-procreazione-medicalmente-assistita-guest-post-di-maria-laura-battistini/
La procreazione medicalmente assistita rappresenta una sfida evolutiva per la coppia che richiede equilibri nuovi. L'accettazione della infertilità passa attraverso ad un adattamento e una integrazione nella propria identità di elementi nuovi. La coppia rappresenta una identità ulteriore rispetto a quella del singolo, in quanto è diversa dalla somma delle sue parti, con difficoltà, risorse, strumenti differenti in base al percorso precedente e in base alla resilienza che non risiede solo nei singoli ma nella capacità di condividere e fare fronte insieme a cambiamenti, fonti di stress e ansie. Le relazioni che si adattano alla nuova situazione sono quelle in cui è possibile un adattamento da parte di ciascuno, o di almeno uno dei due partner, fra le proprie immagini interne e la personalità reale dell'altro, e in cui c'è una reciproca valorizzazione, una volontà di scambio e di ri-sintonizzazione rispetto ai nuovi bisogni emersi. Nelle relazioni che smettono di funzionare spesso il rapporto è una forma di difesa per controllare aspetti di angoscia, ansia, difficoltà. Altro aspetto fondamentale è chiedersi se siete in una relazione genitore-figlio/figlio-genitore o paritetica. E' importante una condivisione di intenti che consenta una reciprocità, piuttosto che uno sbilanciamento all'interno del quale un partner sente di dovere guidare, di sapere cosa è bene e di "trascinare" l'altro all'interno di un percorso. Ogni membro della coppia deve essere consapevole dei progetti condivisi e collaborante. L'ansia di un membro o di entrambi i membri spesso è legata a credenze e rappresentazioni irrazionali, che non ci consentono di vivere in modo "mindful", nel qui ed ora, rimanendo grati di quello che già si possiede e non proiettandoci solo nel futuro, sugli aspetti mancanti. Le convinzioni irrazionali legate all’ansia hanno origine biologico-sociale. Il nostro preoccuparci eccessivamente a livello evoluzionistico ci consentiva di uscire dai pericoli e sopravvivere. [continua nei commenti] A livello sociale invece impariamo certe modalità dai genitori e dalla società, osservandole e facendole nostre per essere “abbastanza”. La consapevolezza di questi meccanismi è molto importante per il cambiamento. Come possiamo fare per stemperare la nostra ansia e scardinare le convinzioni irrazionali? Per prima cosa dobbiamo riconoscerle. Diventiamo consapevoli dei nostri pensieri: possiamo anche metterli nero su bianco. Una volta individuati dobbiamo contrastarli e scardinarli, metterli in discussione. Siamo davvero sicuri che se non avremo un bambino a breve termine tutti ci giudicheranno? Siamo davvero sicuri che la nostra soddisfazione passi solo attraverso il diventare genitori? Alcuni pensieri vanno contro la realtà sociale e non rispecchiano davvero i fatti della vita, in più ci fanno solo male. Vanno contro la pragmatica e la logica; contengono le parole “devo” o “devo assolutamente”. Per liberarsi da certe idee irrazionali e osservare realmente il nostro sentire è importante condividere e comunicare all'interno della coppia, anche a livello emotivo, comunicare esattamente i nostri bisogni e cosa può fare il partner per supportarci. Quali sentimenti ci attraversano? Quali sono le risorse emotive che dobbiamo mettere in campo? Dove l'altro può effettivamente aiutarmi, e dove, invece, devo imparare a lasciare andare e proteggermi? Solo attraverso la consapevolezza e la condivisione possiamo lasciare andare certe paure e angosce, accettandole così come sono, passandoci attraverso, nella certezza che il partner sarà al mio fianco per trasformare, insieme, ogni difficoltà in qualcosa di meraviglioso, ogni salita/sfida in apprendimento, ogni cambiamento in gratitudine per il qui ed ora. Dott.ssa Maria Laura Battistini, Psicologa iscritta all'Albo della Emilia Romagna, n.5014, Facilitatrice Mindfulness e Trainer di Mindful Eating Riceve su appuntamento: tel. 348.1366218 presso Parma e su Skype. e-mail: [email protected], Instagram: @psicologa_battistini, Facebook: Maria Laura Battistini, Psicologa, Formatrice e Facilitatrice Mindfulness , Psicologa, Formatrice e Facilitatrice Mindfulness Sito: https://mlaurabattistini.weebly.com/ Nella nostra pagina Facebook “Tutela Minori e Famiglia B. B. collaborazione professionale” trovate informazioni, eventi, iniziative e link inerenti alla Tutela della Famiglia.
Nel profilo Instagram @psicologa_battistini trovate tante tematiche psicologiche relative al contesto famiglia e anche un video su IGTV riguardante il tema della separazione. Andate a sbirciare.
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